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Nasce il Regolamento edilizio standard

Pubblicato: 25 Ottobre 2016

Accordo fatto sullo schema di regolamento edilizio nazionale; infatti nella seduta del 20 ottobre della Conferenza Unificata (Stato, Regioni, Province autonome ed Enti Locali) è stato dato il via libera all’Intesa per l’adozione dello schema di Regolamento edilizio-tipo ai sensi dell’art. 4, comma 1-sexies del DPR n. 380/2001.
Entro sei mesi le Regioni devono recepire lo schema di regolamento con un proprio provvedimento (legge o delibera). A partire dal recepimento regionale, gli enti locali avranno altri sei mesi per adottarlo. Pertanto in un anno il regolamento edilizio standard si trasformerà in realtà nei vari municipi d’Italia. L’accordo sottoscritto riguarda in prima battuta le Regioni a statuto ordinario, ed è opzionale per quelle a statuto speciale.
Lo schema di regolamento si compone di un  modello guida per la redazione del regolamento a forma di indice i cui contenuti saranno compilati dal Comune, e due allegati. L’allegato “A” che elenca le 42 definizioni standard «uniformi» valide per tutti gli enti locali. È la prima volta che viene adottato un “vocabolario unico” per definire, per esempio, la «superficie netta», la «superficie utile» oppure anche solo l’«altezza dell’edificio».
L’allegato “B” , invece, elenca le 118 norme statali che impattano sull’edilizia, norme che nel modello saranno richiamate con apposito rinvio all’allegato B. In altre parole il regolamento unico spazza via l’attuale babele che si è creata negli anni a causa della “personalizzazione” municipale. Infine c’è lo schema unico, che rappresenta una guida per la redazione, e ha la forma di un indice, che spetta al Comune riempire di contenuti. Ciascuna regione potrà aggiungere proprie norme che incidono sull’attività edilizia, e di cui il comune dovrà tenere conto; potranno, altresì, in via transitoria, modificare «le definizioni (uniformi) aventi incidenza sulle previsioni dimensionali» dei piani regolatori. Ciò al fine di consentire a un ristretto numero di regioni (e solo in via transitoria) di non impattare sulle volumetrie previste dagli strumenti urbanistici. Questo obiettivo, può essere conseguito con limitati interventi sulla definizione di «superficie accessoria». L’accordo impegna tuttavia le Regioni a ritornare alla versione originale della definizione «nei propri provvedimenti legislativi e regolamentari, che saranno adottati» dopo l’accordo firmato ieri. Infine gli Enti locali potranno integrare lo schema con proprie misure che vanno oltre le regole comuni, per esempio in materia di performance energetiche o materiali “bio”. Ove le Regioni recepiscano lo schema di regolamento, il comune è obbligato ad adottarlo e in caso contrario, scaduti i sei mesi, le definizioni uniformi e le norme sovraordinate (statali e regionali) «troveranno diretta applicazione». Se invece le Regioni non si adeguano entro la loro scadenza – ovviamente non sono previste sanzioni – il comune può recepire il regolamento ma non è obbligato a farlo.

 

www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2016/10/regolamento_tipo_accordo.pdf